Ieri sera la notizia
del ribaltamento del risultato sul campo a favore del Villa 2015
Di seguito il
comunicato ufficiale da parte del Comitato Regionale dopo il verdetto della
Corte Sportiva d’Appello Territoriale in merito al ricorso presentato e vinto dal Villa 2015 nei
confronti della Bacigalupo Vasto Marina:
Con appello ritualmente
proposto, la società A.S.D. Villa 2015 ha impugnato il provvedimento sopra
specificato, adottato dal G.S. con le seguenti motivazioni:
“Visto il ricorso della ASD Villa 2015, con il
quale la stessa chiede dichiararsi l’irregolarità della gara indicata in
epigrafe, terminata sul risultato di 3 a 2, per la presunta posizione
irregolare di due calciatori della squadra avversaria.
Espone la ricorrente che la ASD Bacigalupo
Vasto Marina ha fatto partecipare alla gara i sig.ri Dl DONATO Vincenzo, nato
il 2.07.2002, e il sig. FRANGIONE Marco, nato il 12.08.1998, il cui
tesseramento si sarebbe perfezionato in data successiva alla gara, ossia il
26.10.2020. Chiede, pertanto, che sia inflitta la punizione sportiva della
perdita della gara in danno della Società ospitante per effetto delle
disposizioni dell’art. 10, comma 6, lett. a), del C.G.S..
Verificata la tempestività e ritualità del
ricorso.
Preso atto che la ricorrente ha fornito copia
della documentazione attestante Ia trasmissione del preannuncio e del ricorso
alla controparte, a norma dell’art. 67, co.1 e 2, C.G.S..
Tenuto conto delle controdeduzioni della
Società controparte e delle successive memorie della Società ricorrente,
entrambe fatte pervenire nei termini prescritti.
Osservato che dall’esame della documentazione
ufficiale in possesso del C.R. Abruzzo è emerso che i calciatori Di Donato
Vincenzo e Frangione Marco sono stati trasferiti in prestito dalla Soc. APD
Casalbordino alla Soc. ASD Bacigalupo Vasto Marina con decorrenza 24.10.2020.
Risulta, infatti, che la Società cessionaria aveva creato le pratiche di
trasferimento in data 24.10.2020, provvedendo all’inoltro telematico delle
liste di trasferimento secondo le modalità stabilite dall’art. 95 delle
N.O.I.F. e del C.U. F.I.G.C. n. 229/A del 23.06.2020. Tuttavia, i moduli
inviati risultavano incompleti perché mancanti delle firme dei calciatori.
Avvedutasi dell’errore, la Società Bacigalupo, nell’impossibilità di poter
accedere nuovamente al sistema [operazione possibile solo a seguito del rilievo
dell’anomalia da parte dell’ufficio tesseramenti del Comitato, che, dato il
giorno prefestivo (sabato), era chiuso, ha trasmesso i moduli completi, muniti
della sottoscrizione dei calciatori, tramite e-mail alle ore 17:45 del
24.10.2020.
La Società Villa 2015 non erra nel sostenere,
nella propria memoria, che il tesseramento sia consentito, di norma, solo in
via telematica, attraverso la “piattaforma” all’uopo predisposta,
come precisato dal C.U. n. 11 del 6.08.2020 del CR Abruzzo , dalla stessa
richiamato, nel quale si afferma che “La data di tesseramento valida per
ciascuna pratica è quella dell’invio con firma elettronica della stessa, fatta
eccezione per tutte quelle pratiche “incomplete” che difettano di
documenti allegati e/o firme”…
Tuttavia, non può non rilevarsi come la Società
Bacigalupo abbia provveduto a sanare immediatamente l’errore che essa stessa
aveva rilevato, inviando nel medesimo giorno (antecedente alla gara) le liste
debitamente sottoscritte attraverso uno strumento – la e-mail – che a parere di
questo Giudice comunque consente il raggiungimento dello scopo previsto dalle
norme, pur se in via di eccezione, tenendo anche conto che l’art.95 delle NOIF,
tutt’ora in vigore, consente alle società dilettantistiche di utilizzare
ugualmente altre modalità di tesseramento (plico raccomandato o deposito
materiale presso gli uffici della Lega). Peraltro, per le medesime società
l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata,
nell’ambito dei procedimenti della giustizia sportiva, è stato da ultimo
differito al 1.07.2021, (C.U. L.N.D. n.66 del 11.08.2020).
Correttamente, quindi, l’ufficio tesseramenti
del Comitato Regionale Abruzzo ha ritenuto che il tesseramento fosse stato
regolarizzato il 24.10.2020, in considerazione anche della buona fede
dimostrata dalla Società Bacigalupo. Per completezza, deve rilevarsi che sullo
storico della pratica di trasferimento (sulla “piattaforma”
telematica), in data 26.10.2020 viene riportata la seguente nota: “manca
la firma del calciatore, già inviata telematicamente vie e-mail in data
24.10.2020”; orbene, questa annotazione non mette in discussione
l’avvenuta regolarizzazione del trasferimento, dovendo essere considerata una
mera formalità tecnica necessaria a “caricare” sulla piattaforma
telematica il documento già inviato con l’e-mail del 24.10.2020.
Per tutto quanto sin qui esposto e considerato,
il ricorso risulta infondato e non merita accoglimento.
Visti gli articoli 10, 65 e 67 del C.G.S.,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 27 del 29.10.2020 e prendendo atto dei
provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,
DELIBERA
a) di respingere il reclamo della ASD Villa
201-5 perché infondato, disponendo addebitarsi la relativa tassa;
b) di convalidare il risultato conseguito sul
campo: Bacigalupo Vasto Marina-Villa 2015: 3 a 2.”.
La società appellante ha
dedotto e ribadito in sede di audizione nella
seduta tenutasi in videoconferenza l’ingiustizia della decisione, sulla
base di tre motivi di gravame. Con il primo motivo ha sostenuto l’errata
applicazione dell’art. 95 N.O.I.F. , in quanto prevede quali modalità
alternative di deposito dei moduli di trasferimento per le società
dilettantistiche quelle dell’invio con plico raccomandato ovvero del deposito
presso il competente Comitato e non, invece, quello dell’invio tramite semplice
email. Con il secondo motivo ha censurato l’impugnato provvedimento per
l’irrilevanza della buona fede, stante il rigido e non derogabile formalismo
che disciplina il deposito dei tesseramenti, altrimenti facilmente aggirabile
dalle società non in regola. Con il terzo motivo, infine, ha sottolineato
l’inconferenza rispetto alla fattispecie in esame del differimento dell’obbligo
per le società dilettantistiche di dotarsi di p.e.c., riguardando questo
esclusivamente l’ambito dei procedimenti previsti dal C.G.S. Ha chiesto,
quindi, l’annullamento della decisione impugnata e la conseguente applicazione
al caso di specie dell’art. 10 C.G.S.
La società contro interessata
resiste con rituale memoria difensiva, con la quale ha dedotto, e ribadito in
sede di audizione nella seduta tenutasi
in videoconferenza, la correttezza della decisione impugnata, stante il
raggiungimento dello scopo della procedura adottata (come da consolidato parere
del C.O.N.I.), sebbene la stessa debba ritenersi eccezionale e non rituale.
L’appello è fondato e, come
tale, deve essere accolto.
La normativa di riferimento
che regola gli accordi di trasferimento (art. 95 delle N.O.I.F., C.U. n. 229/A
del 23.6.2020 F.I.G.C. e vademecum per le società di cui al C.U. n. 11 del 6.8.2020 C.R.A.) non prevede
l’e-mail quale mezzo equipollente per il deposito dei relativi moduli, mentre
elenca chiaramente quali sono i mezzi che possono ritenersi idonei per ritenere
efficace tale deposito. In particolare, il C.U. 229/A F.I.G.C. prevede che le
liste di trasferimento devono essere depositate per via telematica ed il
tesseramento per la società cessionaria decorre dalla data di deposito
telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i
termini fissati.
Ritiene, pertanto, la Corte
di dover dissentire dalla decisione del primo Giudice giacché non è consentito
agli Organi di Giustizia Sportiva discostarsi da quello che è il chiaro dettato
della norma in tema di tesseramenti a nulla valendo, nella fattispecie, il
principio della buona fede.
Va, per contro, rilevato
che il richiamo effettuato alla norma che ha differito all’1.7/2021 l’obbligo
di dotarsi di p.e.c. per le società dilettantistiche (C.U. n. 66 dell’11.8.2020
L.N.D.) appare inconferente giacché, nella fattispecie, la società Bacigalupo
Vasto Marina avrebbe dovuto effettuare l’invio per il tramite di una area
riservata di cui dispongono tutte le società dilettantistiche.
D’altro canto, la stessa
società, se avesse usato la normale diligenza, conoscendo il meccanismo che
regola il tesseramento e la possibilità che si sarebbe potuto verificare
qualche inconveniente in concomitanza della scadenza del termine e della
chiusura del Comitato nel giorno prefestivo (sabato), ben avrebbe potuto
anticipare detto invio al giorno precedente senza doverlo effettuare il giorno
antecedente la gara.
Quanto alle controdeduzioni
fatte pervenire da quest’ultima società, occorre ribadire che il riferimento al
differimento dell’obbligo di dotazione della p.e.c. non ha rilievo ai fini
della decisione del presente caso, così come è fuori luogo il richiamo al
parere del C.O.N.I. n. 6/2019 poiché avente ad oggetto il comportamento
concludente di ricevimento di una comunicazione inviata via email in ambito di
comunicazione degli atti di avvio di un procedimento disciplinare.
Altrettanto inaccoglibile è
la richiesta di applicazione di una ammenda a norma dell’art. 39 comma V N.O.I.F.
in caso di accoglimento del reclamo proposto dalla società Villa 2015, sia
perché il comma III prevede che l’utilizzo del calciatore è consentito dal
giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento
nelle forme tassative di cui al C.U. 229/A F.I.G.C. poco sopra richiamato, sia
perché il mancato rispetto di tali forme fa conseguire la posizione irregolare
dei due calciatori nella gara di cui si tratta, con la conseguenziale sanzione
prevista dall’art. 10 C.G.S., applicabile al caso di specie.
Per questi motivi, la Corte
d’appello territoriale Federale, in accoglimento del gravame proposto ed in
riforma dell’impugnata decisione, infligge alla società Bacigalupo Vasto Marina
la sanzione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato:
Bacigalupo Vasto Marina – Villa 2015 0 – 3.
Dispone accreditarsi la tassa di reclamo ove addebitata.
Manda, infine, alla Segreteria del Comitato per i provvedimenti di competenza in merito alla modifica della data dei trasferimenti.
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