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Sport di contatto, eventi e competizioni sportive: ecco le nuove linee guida dell’Abruzzo

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Nell’ordinanza numero 78 firmata dal presidente Marco Marsilio diversi punti riguardano lo sport

Di seguito l’ordinanza numero 78 della Regione Abruzzo con linee guida relative agli sport di contatto e di squadra e degli eventi e competizioni sportive:

– L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
– Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 21 giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
– adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
– corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
– mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
– regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;
– tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

Procedure per l’ingresso alle strutture sportive nel corso di allenamenti o alle manifestazioni sportive autorizzate.
In linea con le indicazioni del DPCM 7 agosto 2020, si evidenzia che la realtà epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del paese, sia su base regionale che provinciale.

In questa prospettiva, il CTS nazionale individua il proprio compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.

Nel territorio della regione Abruzzo si applicano, in conformità dell’art.1, comma 6, lettera e), le seguenti misure:
• Il numero massimo di partecipanti all’evento sportivo dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale, con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
In aggiunta, Per l’accesso all’interno delle strutture sportive:
• Deve essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• E’ necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree e promuoverne l’utilizzo frequente.
• Garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro sia frontalmente che lateralmente.
• Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.
In casi particolari, in deroga ai termini temporali previsti dall’art.1, comma 6, lettera e) può essere autorizzata su singoli eventi sportivi la partecipazione al pubblico ad eventi sportivi di minore entità, incluse le sessioni di allenamento, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

Redazione Vasport – redazione@vasport.it

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