Nell’ordinanza numero
78 firmata dal presidente Marco Marsilio diversi punti riguardano lo sport
Di seguito l’ordinanza
numero 78 della Regione Abruzzo con linee guida relative agli sport di contatto
e di squadra e degli eventi e competizioni sportive:
– L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede
dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi
(es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto)
per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre,
all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di
temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
– Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della
competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi,
massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 21
giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche,
organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività
sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai
punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle
Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la
riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
– adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra
nazionalità
– corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con
prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non
condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
– mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso
di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina
sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta
eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
– regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi,
docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio
fisico;
– tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa
personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere
verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle
portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso,
l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna.
Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile,
escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o
attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri
dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione
adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del
ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore,
garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in
funzione continuata l’estrattore d’aria.
Procedure per l’ingresso alle strutture sportive nel corso
di allenamenti o alle manifestazioni sportive autorizzate.
In linea con le indicazioni del DPCM 7 agosto 2020, si evidenzia che la realtà
epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del Paese nonché i fattori
rilevanti nel determinare la dinamica dell’epidemia da SARS-CoV-2 (es.
trasporti, densità abitativa, servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno
differire significativamente nel corso dell’epidemia nelle diverse aree del
paese, sia su base regionale che provinciale.
In questa prospettiva, il CTS nazionale individua il proprio
compito specifico nella espressione di raccomandazioni generali di tipo
sanitario sulle misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi
proponenti ed alle autorità locali competenti la scelta più appropriata della
declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della più puntuale conoscenza
degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici contesti.
Nel territorio della regione Abruzzo si applicano, in conformità dell’art.1, comma 6, lettera e), le seguenti misure:
• Il numero massimo di partecipanti all’evento sportivo dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre l’affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale, con l’obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.
• Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
• Predisporre un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione, sia mediante l’ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione.
In aggiunta, Per l’accesso all’interno delle strutture sportive:
• Deve essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
• E’ necessario rendere disponibili prodotti per l’igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree e promuoverne l’utilizzo frequente.
• Garantire l’occupazione dei posti a sedere in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro sia frontalmente che lateralmente.
• Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni.
In casi particolari, in deroga ai termini temporali previsti dall’art.1, comma 6, lettera e) può essere autorizzata su singoli eventi sportivi la partecipazione al pubblico ad eventi sportivi di minore entità, incluse le sessioni di allenamento, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.
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