La Lega Nazionale
Dilettanti ha fissato le date riguardanti le categorie dilettantistiche. Si
parte il 1° luglio
Nei giorni scorsi la Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato
il Comunicato Ufficiale n.328 (Comunicato Ufficiale FIGC n.229/A), riguardante
le norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di
tesseramento per la stagione sportiva 2020/2021, per le Società del settore
dilettantistico.
Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità
e nei termini, come di seguito riportati:
a)
Calciatori “giovani dilettanti”
Il
tesseramento dei calciatori “giovani dilettanti” (primo tesseramento o
tesseramento a seguito di svincolo) può essere richiesto, in deroga all’art. 39
comma 1 delle N.O.I.F., fino a lunedì 31 maggio 2021.
La data di
deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la
decorrenza del tesseramento.
b)
Calciatori “non professionisti”
Il
tesseramento di calciatori “non professionisti” (primo tesseramento o
tesseramento a seguito di svincolo), può essere effettuato:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a
mercoledì 31 marzo 2021 (ore 19.00)
La data di
deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i
Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio
Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la
decorrenza del tesseramento.
c)
Stipulazione rapporto professionistico da parte di calciatori “non
professionisti” – art. 113 N.O.I.F.
I calciatori
tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, che abbiano
raggiunto l’età prevista dall’art. 28 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un
contratto da professionista per società di Serie A, Serie B, Serie C e
richiedere il conseguente tesseramento:
- da martedì 1° settembre a
martedì 15 settembre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione Art. 113 delle
N.O.I.F.
- da mercoledì 16 settembre a
lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)– con consenso della società dilettantistica;
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1°
febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica;
La
variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma
federale telematica nei suddetti termini.
- Trasferimento di calciatori
“giovani dilettanti” e “non professionisti” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti
Il
trasferimento di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”
nell’ambito delle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega
Nazionale Dilettanti può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da
mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
b) da
martedì 1° dicembre a mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
Nell’ipotesi
b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi (art. 104 delle
N.O.I.F.).
Le liste di
trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere
depositate per via telematica presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e
il Dipartimento Interregionale e Calcio Femminile di competenza ad opera della
società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la
Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione
della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.
2.A
Trasferimento di calciatrici
“giovani dilettanti” e “non professioniste” tra società partecipanti ai
Campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile e dalla Lega Nazionale
Dilettanti
- Il trasferimento di una
calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da Società appartenente
alla Divisione Calcio Femminile a Società appartenente alla Lega Nazionale
Dilettanti può avvenire nei seguenti periodi:
- dal 1° luglio 2020 al 30
ottobre 2020 (ore 19.00);
- dal 1° dicembre 2020 al 30
dicembre 2020 (ore 19.00).
Nella
seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti
suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
- Il trasferimento di una
calciatrice “giovane dilettante” o “non professionista” da società
appartenente alla LND a società appartenente alla Divisione Calcio
Femminile può avvenire nei seguenti periodi:
– dal 1°
luglio 2020 al 15 settembre 2020 (ore 19:00);
– dal 1°
dicembre 2020 al 30 dicembre 2020 (ore 19:00)
Nella
seconda ipotesi, le modalità sono quelle previste per i trasferimenti
suppletivi (art. 104 delle N.O.I.F.).
- Trasferimenti di calciatori
“Giovani dilettanti” da società dilettantistiche a società di Serie A, B e
Serie C
Il
trasferimento di un calciatore “giovane dilettante”, nei limiti di età di cui
all’art. 100 delle N.O.I.F., da società dilettantistiche a società di Serie A,
Serie B e Serie C può avvenire nei seguenti distinti periodi:
a) da
martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì
4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella
ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui
all’art. 39 delle N.O.I.F.
Nella
ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi
(art. 104 delle N.O.I.F.).
La
variazione di tesseramento deve essere depositata presso la piattaforma
federale telematica nei suddetti termini.
- Trasferimenti di calciatori
“Giovani di Serie” da Società di Serie A, Serie B e Serie C a società
dilettantistiche
Il
trasferimento di un calciatore “Giovane di Serie” da società di Serie A, Serie
B e Serie C a società dilettantistiche, può avvenire nei seguenti distinti
periodi:
a) da
martedì 1° settembre 2020 a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)
b) da lunedì
4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
Nella
ipotesi a) il trasferimento deve avvenire nel rispetto delle norme di cui
all’art. 39 delle N.O.I.F..
Nella
ipotesi b) le modalità sono quelle previste per i trasferimenti suppletivi
(art. 104 delle N.O.I.F.).
Le liste di
trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite
dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di
deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera
della Società cessionaria, della richieste di tesseramento presso i Comitati,
la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile
di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la
decorrenza del tesseramento.
- Risoluzione consensuale dei
trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.
La
risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori
“non professionisti” e “giovani dilettanti” deve avvenire nel rispetto
dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..
- Richiesta di tesseramento
calciatori professionisti che hanno risolto per qualsiasi ragione il
rapporto contrattuale
Le società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento
di calciatori italiani e stranieri che hanno risolto per qualsiasi ragione il
proprio rapporto contrattuale nel seguente periodo:
- da mercoledì 1° luglio 2020 a
lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00)
E’ fatto
salvo quanto previsto dall’art. 40 quater e all’art.40 quinquies
delle N.O.I.F..
Le richieste
di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della
LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data
di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste
entro i termini fissati.
Un
calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come
dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato
la sua ultima partita come professionista.
7.
Calciatori provenienti da Federazione estera e primo
tesseramento di calciatori stranieri mai tesserati all’estero
a)
Calciatori stranieri
Le società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento,
entro il 1° febbraio 2021, e schierare in campo calciatori
stranieri, sia extra-comunitari che comunitari, provenienti da Federazioni
estere, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 40 quater e 40 quinquies
delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento
dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a
titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.
Fatto salvo
quanto previsto all’art. 40 quinquies delle N.O.I.F., i calciatori stranieri
residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati
tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società
della L.N.D. sono parificati, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e
degli svincoli, ai calciatori italiani.
Tali
richieste di tesseramento devono essere depositate all’Ufficio Tesseramento
della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del
tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di
autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A
partire dalla stagione sportiva successiva al suddetto tesseramento, le
richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma
telematica LND presso i Comitati, la Divisione e i Dipartimenti di competenza
delle Società interessate, ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies delle
N.O.I.F..
Un
calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come
dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato
la sua ultima partita come professionista.
b)
Calciatori italiani
Le società
appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento,
entro entro lunedì 1° febbraio 2021, di calciatori italiani provenienti
da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché
richiedere il tesseramento, entro mercoledì 31 marzo 2021, di calciatori
italiani dilettanti provenienti da Federazioni estere. E’ fatto salvo quanto
previsto all’art. 40 quater, comma 2, delle N.O.I.F. e all’art. 40 quinquies,
comma 4, delle N.O.I.F..
Le richieste
di tesseramento di calciatori italiani provenienti da Federazione estera devono
essere depositate all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma
federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni
effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio
Tesseramento della F.I.G.C..
Un
calciatore tesserato come professionista non può essere tesserato come
dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato
la sua ultima partita come professionista.
- Termini annuali richiesti dalle
norme regolamentari
Vengono
fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a
determinazioni annuali:
a) Conversione del trasferimento
temporaneo in trasferimento definitivo Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F
Negli
accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “non
professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” può essere
riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a
definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere
esercitato nei seguenti periodi:
a) Accordi
di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani di serie” da
società professionistiche a società dilettantistiche:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1°
febbraio 2021 (ore 20.00)
b) Accordi
di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “giovani dilettanti” da
società dilettantistiche a società professionistiche:
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1°
febbraio 2021 (ore 20.00)
c) Accordi
di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori “non professionisti” e
“giovani dilettanti” tra società dilettantistiche:
- da mercoledì 1° luglio a
venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00)
- da martedì 1° dicembre a
mercoledì 30 dicembre 2020 (ore 19.00)
b) 107 delle N.O.I.F. (Svincolo per
rinuncia)
Le liste di
svincolo da parte di società dilettantistiche per calciatori “non
professionisti” e “giovani dilettanti”, devono essere depositate tramite la
piattaforma telematica LND presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza entro i termini
sottoindicati:
- da mercoledì 1° luglio a lunedì
20 luglio 2020 (ore 19.00)
(vale la
data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma
elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini
sopraindicati).
Liste di
svincolo suppletive:
- da martedì 1° dicembre a
giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la
data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma
elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini
sopraindicati).
Il
tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far
data da venerdì 11 dicembre 2020.
c) 117 comma 5 delle N.O.I.F.
Un eventuale
nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto
contrattuale conseguente a retrocessione della società dal Campionato Serie C
della Stagione Sportiva 2019/2020 al Campionato Nazionale Serie D, può
essere sottoscritto:
- da martedì 1° settembre a
lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00) – autonoma sottoscrizione
- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1°
febbraio 2021 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica
La variazione
di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale
telematica nei suddetti termini.
d) 108 delle N.O.I.F. (svincolo per
accordo)
Il deposito
degli accordi di svincolo, presso i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i
Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, dovrà avvenire
entro 20 giorni dalla stipulazione e comunque entro e non oltre martedì 15
giugno 2021 (ore 19.00).
Gli Organi
federali competenti provvederanno allo svincolo a far data da giovedì 1° luglio
2021.
TERMINI E
MODALITA’ PER L’INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI “GIOVANI”
Art. 107
delle N.O.I.F. (svincolo per rinuncia)
I calciatori
“Giovani” tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre possono essere
inclusi in lista di svincolo da trasmettere per via telematica ai Comitati di
competenza entro i termini stabiliti:
- da martedì 1° dicembre a
giovedì 10 dicembre 2020 (ore 19.00)
(vale la
data di deposito telematico delle richieste – apposizione della firma
elettronica – sempre che le stesse pervengano entro e non oltre i termini
sopraindicati).
Il
tesseramento dei calciatori svincolati in questo periodo deve avvenire a far
data dal venerdì 11 dicembre 2020.
TERMINI E
MODALITA’ PER LE VARIAZIONI DI ATTIVITA’
Art.118
delle N.O.I.F.
Per la Stagione Sportiva 2020/2021, il termine fissato per l’invio o il deposito delle richieste di variazione di attività ai sensi dell’art.118 delle N.O.I.F. è da mercoledì 1° luglio a venerdì 30 ottobre 2020 (ore 19.00).
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